L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato Fiat Group Automobiles con una sanzione da 200 mila euro per la campagna pubblicitaria relativa alla possibilità di bloccare per tre anni il prezzo di acquisto del carburante a fronte dell’acquisto di un’autovettura del gruppo. L’Antitrust ha stabilito che si tratta di una “pratica commerciale scorretta” e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Nello spot, diffuso nel giugno e luglio scorsi, Fiat ha “diffuso informazioni ingannevoli”.
vs vitopietroloporcaro@libero.it
il provvedimento:
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3423-47-12.html
BOLLETTINO N. 47 DEL 10 DICEMBRE 2012 49
PS8340 – FIAT-BLOCCO PREZZO DEL CARBURANTE
Provvedimento n. 24070
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2012;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci ;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,
adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal
“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;
VISTO il proprio provvedimento del 25 luglio 2012, con il quale è stata deliberata la non adozione
della misura cautelare, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo;
VISTO l’ampliamento dell’oggetto del procedimento notificato alle Parti in data 31 luglio 2012;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Fiat Group Automobiles S.p.A. (di seguito anche Fiat ) in qualità di professionista, società
operante nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli. Nel 2011, la società ha realizzato
un fatturato di circa 18,5 miliardi di euro e ha rilevato una perdita di esercizio pari a circa 790
milioni di euro.
2. Unione Nazionale Consumatori e Altroconsumo, associazioni di consumatori, in qualità di
segnalanti.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
3. Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere da Fiat, consistente
nell’aver diffuso, nei mesi di giugno e luglio 2012, informazioni ingannevoli nell’ambito di una
campagna pubblicitaria nella quale veniva offerta la possibilità, a fronte dell’acquisto di
un’autovettura della gamma Fiat, di bloccare per tre anni il prezzo di acquisto del carburante
(“Oggi Fiat blocca il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni”). La campagna è stata
articolata in numerosi spot televisivi e radiofonici, diffusi sulle reti Mediaset e sulle reti televisive
e radiofoniche RAI, oltre che attraverso il canale internet.
4. Lo spot televisivo si apriva sottolineando il forte incremento di prezzo del carburante registrato
negli ultimi anni e, mentre scorrevano le immagini di autocisterne che percorrevano una strada in
salita con l’indicazione del prezzo del carburante registrato dal 1999 (1,00 euro) al 2012 (1,85
euro), una voce fuori campo enfatizzava l’offerta asserendo: “ma da oggi con Fiat tutto cambia, la
vita torna in discesa. Fiat riporta il prezzo a un euro e lo congela fino al 2015”. Lo spot si
chiudeva con un fermo immagine che riportava il seguente claim: “oggi Fiat blocca il prezzo del
carburante ad 1 euro a litro per tre anni”. Più in basso, con minore evidenza grafica, si leggeva:
“offerta valida presso i distributori di carburante IP aderenti all’iniziativa”. Ancora più in basso,
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venivano riportate altre informazioni che, data la brevità del fermo immagine, circa quattro
secondi, e l’ancor minore evidenza grafica, risultavano di fatto illeggibili.
5. Le condizioni dell’offerta promozionale erano reperibili sul “regolamento per l’operazione a
prezzi denominata supercard blocca il prezzo 1 euro lt” presente sul sito www.fiat.it nella sezione
“Resources”, alla voce “E-brochure – Regolamento”. Sotto la voce omaggio si leggeva: “La
supercard darà diritto di acquistare carburante alla pompa presso i distributori IP aderenti
all’iniziativa, al prezzo di Euro 1,00= per un quantitativo massimo di litri differente a seconda del
modello vettura acquistata per un periodo pari a 3 anni dalla data di attivazione della fuel card
come segue:
– Fiat Freemont benz. Litri 4.500;…………Fiat Punto litri 1.700 ………. Fiat Nuova Panda litri
1.200”. L’omaggio è da considerarsi IVA inclusa, la fuel card avrà una limitazione giornaliera
riferita al prezzo del carburante pompa non promozionato di euro 200 Iva inclusa”.
6. Nel messaggio pubblicitario oggetto di segnalazione non vi era alcun riferimento né alla
circostanza che il quantitativo di litri di benzina offerti con la campagna pubblicitari di cui trattasi
erano contingentati in base alla tipologia di autovettura eventualmente acquistata, né in merito alla
circostanza che dall’offerta erano esclusi i veicoli cosiddetti Bi-fuel. L’offerta, infatti, era rivolta
solo agli acquirenti di veicoli Fiat nuovi, alimentati a benzina o diesel.
7. Messaggi con contenuti analoghi a quelli sopra illustrati ed oggetto di contestazione nell’ambito
del procedimento de quo sono stati diffusi perlomeno fino a luglio 2012. A titolo di esempio, uno
spot pubblicitario diffuso sulle principali reti televisive nazionali, presente anche sul sito internet
www.fiat.it, si apriva sottolineando il forte incremento di prezzo del carburante registrato negli
ultimi anni. Mentre scorrevano le immagini di autocisterne che percorrevano una strada in salita
con il prezzo del carburante registrato dal 1999 (1,00 euro) al 2012 (1,85 euro) una voce fuori
campo enfatizzava l’offerta e spiegava che : “[…] da oggi con Fiat tutto cambia, la vita torna in
discesa. Fiat riporta il prezzo a un euro e lo congela fino al 2015”. Lo spot si chiudeva con due
fermi immagine. Il primo fermo immagine riportava il seguente claim: “a luglio scegli una Fiat
avrai il prezzo bloccato a 1 euro a litro per tre anni”. Più in basso, riportato con minore evidenza
grafica, si leggeva: “non cumulabile con altre iniziative”. Il secondo fermo immagine riportava la
seguente dicitura “ in più fino a mille euro di extrabonus sulle vetture in pronta consegna”. Più in
basso ancora, con minore evidenza grafica, si leggeva: “offerta valida presso i distributori di
carburante IP aderenti per chi sceglie Fiat fino al 31/07/2012 in base alle soglie massime di litri
previste per ogni modello”. Infine, venivano riportate altre informazioni che, data la scarsa
evidenza grafica, risultavano di fatto illeggibili. Infine lo speaker concludeva dicendo: “soglie
massime di litri previste per modello”.
8. Ciò premesso, il profilo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento ha
riguardato le informazioni inesatte o comunque incomplete fornite da Fiat circa le reali condizioni
e limitazioni di applicabilità dell’offerta promozionale presentata con il seguente claim: “Oggi Fiat
blocca il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni”.
BOLLETTINO N. 47 DEL 10 DICEMBRE 2012 51
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
1) L’iter del procedimento
9. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 25 giugno 2012, è stato avviato nei
confronti della Fiat Group Automobiles S.p.A. il procedimento istruttorio PS/8340, ai sensi
dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli
articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. In particolare, il claim diffuso tramite gli spot
televisivi sopra descritti “Oggi Fiat blocca il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni”
indurrebbe il consumatore a ritenere – contrariamente al vero – che, per un periodo di tre anni,
possa pagare la benzina 1 euro senza alcuna limitazione quantitativa di litri acquistabili e con
qualunque tipologia di automobile Fiat. Inoltre, in nessuna pubblicità è stato chiarito che
dall’offerta di cui trattasi erano escluse le autovetture bi-fuel e che l’offerta stessa non era
cumulabile con altre analoghe iniziative commerciali del professionista.
10. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte è stata invitata, ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 7
giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria
delle pratiche oggetto di contestazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del
Consumo.
11. In data 25 giugno 2012, la Parte ha fatto pervenire una prima memoria difensiva rispetto alle
informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento ed ha contestualmente
informato l’Autorità che il messaggio in base al quale è stato avviato il procedimento de quo era
stato modificato.
12. Alla luce delle modifiche apportate al primo messaggio oggetto del procedimento, l’Autorità in
data 25 luglio 2012 ha deliberato di non adottare la misura cautelare ai sensi dell’articolo 27,
comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento.
13. In data 31 luglio 2012, le evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria hanno comunque
segnalato l’opportunità di ampliare l’oggetto del procedimento al messaggio diffuso nel mese di
luglio 2012 (come descritto al punto 7).
14. Fiat ha fatto pervenire memorie difensive in data 6 luglio, 19 luglio, 10 agosto 2012.
15. In data 1 ottobre 2012, veniva comunicato al professionista il termine di conclusione della fase
istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
16. In data 15 ottobre 2012, Fiat faceva pervenire la propria memoria conclusiva.
17. In data 16 ottobre 2012, veniva richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
2) Le evidenze acquisite
18. La campagna pubblicitaria incentrata sul claim “Oggi Fiat blocca il prezzo del carburante a 1
euro al litro per 3 anni” si è concentrata nei mesi di giugno e luglio 2012.
19. Dagli atti acquisiti al fascicolo è emerso che attraverso la fuel card, carta che veniva
consegnata al consumatore che acquistava una Fiat nuova, quest’ultimo poteva, nei 3 anni
successivi all’acquisto dell’autovettura, acquistare ad 1 euro al litro la benzina presso i punti
vendita IP aderenti all’iniziativa, per un massimo di quantitativi prestabiliti “in base alle soglie
BOLLETTINO 52 N. 47 DEL 10 DICEMBRE 2012
massime di litri previste per ogni modello”. Tale offerta era comunque limitata alle autovetture
alimentate a benzina e diesel, con esclusione delle autovetture bi-fuel e prevedeva comunque la
non cumulabilità della promozione con altre analoghe iniziative commerciali del professionista.
20. Con specifico riferimento al messaggio diffuso nel mese di giugno 2012 (descritto al punto 4),
questo non consentiva la visibilità delle condizioni essenziali dell’offerta promozionale, non
riportate nel claim principale del messaggio, ma riportate nella parte bassa dello schermo che,
però, a causa dell’utilizzo di caratteri particolarmente minuti e della brevità di permanenza sullo
schermo stesso (circa quattro secondi) non consentiva in alcun modo di essere edotti delle
limitazioni dell’offerta pubblicizzata.
21. Per quanto riguarda lo spot, modificato dopo l’avvio del presente procedimento, diffuso nel
mese di luglio 2012 (descritto al punto 7), l’informazione in merito all’esistenza di limitazioni alla
fruibilità dell’offerta con riguardo all’esistenza di soglie massime di litri di benzina acquistabili al
prezzo di 1 euro, previste per ogni modello di autoveicolo considerato, sono state veicolate al
pubblico dallo speaker (cfr. speaker: soglie massime di litri previste per modello) ed inserite in un
super presente nella parte bassa dello schermo (cfr super: In base alle soglie massime di litri
previste per modello). Inoltre, le informazioni relative alla circostanza che dall’offerta erano
escluse le autovetture c.d. bi-fuel è stata inserita nel frame finale, con la precisazione “valida su
tutta la gamma Fiat (salvo bi-fuel)”. Le indicazioni di cui trattasi sono state riportate con caratteri
e dimensioni maggiori rispetto alla versione precedente e sono state lasciate in video per nove
secondi. Anche l’informazione relativa alla non cumulabilità dell’offerta con altre iniziative è stata
riportata in head line (cfr. head line “non cumulabilità con alcune iniziative”).
22. Il dettaglio completo ed esaustivo delle limitazioni, cui era sottoposta la promozione relativa al
blocco del prezzo del carburante ad 1 euro per tre anni per coloro che acquistavano una nuova Fiat,
è stato riportato solo nel sito internet www.fiat.it e nel “regolamento per l’operazione a prezzi
denominata supercard blocca il prezzo 1 euro lt” presente sul sito e diffuso presso i concessionari.
3) Le argomentazioni difensive della parte
23. Nelle memorie presentate il professionista ha preliminarmente chiarito che le condizioni di
applicabilità dell’offerta pubblicizzata con la campagna pubblicitaria rappresentata dal claim
“Oggi Fiat blocca il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni” sarebbero state illustrate
dettagliatamente nel sito internet www.fiat.it e presso i concessionari autorizzati. Il consumatore
sarebbe quindi stato messo nella condizione di effettuare le proprie scelte in piena libertà e
consapevolezza. In ogni caso, i messaggi pubblicitari contestati non sarebbero stati in grado di
influenzare le scelte dei consumatori, soprattutto perché il prodotto offerto, cui era legata la
promozione, non è un prodotto che si acquista d’impulso, data l’entità economica della spesa
connessa all’acquisto di un’autovettura.
24. I destinatari dei messaggi si identificano con gli adulti la cui decisione di acquisto di un bene
economicamente rilevante, qual è una macchina, non è certo immediata. Non si tratta, infatti, di un
bene di consumo di primaria necessità o di beni che, avendo un prezzo di acquisto irrisorio o di
valore tale da non incidere sulle capacità di spesa di un soggetto, consentono al consumatore di
decidere sulla base della suggestione ingenerata da un messaggio pubblicitario. È un dato di
comune esperienza (e le statistiche ne sarebbero prova certa) che l’acquisto delle autovetture, da
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parte del potenziale acquirente, avviene dopo aver proceduto ad analisi comparative con prodotti
concorrenti ed aver acquisito informazioni sulla stampa di settore.
25. Nel merito, Fiat ha sostenuto la non ravvisabilità dei profili di scorrettezza contestati
dall’Autorità nel provvedimento di avvio del procedimento de quo in relazione alla pratica sopra
descritta. In particolare, la Società ha rappresentato che soprattutto per quanto riguarda il
messaggio diffuso nel mese di luglio 2012 sono stati utilizzati caratteri grafici più grandi ed è stata
aumentata la permanenza in video delle indicazioni idonee a chiarire la reale portata dell’offerta.
Sarebbe stata, inoltre, rielaborata la formula di tale ultima comunicazione, in modo da rendere più
chiare e concise le informazioni per il pubblico. Infatti, nell’ultimo spot, lo speaker comunica la
limitazione relativa alle soglie massime di litri fruibili al prezzo di 1 euro/litro per ogni modello di
autovettura considerato e viene anche indicata, in head line, l’impossibilità di cumulare l’offerta
pubblicizzata con altre analoghe iniziative commerciali in corso.
26. Per quanto riguarda invece il messaggio diffuso nel mese giugno 2012, in merito all’asserita
non comprensibilità delle informazioni essenziali a chiarire la portata dell’offerta, anche in virtù
dell’esiguità dei caratteri utilizzati nello spot e della scarsa permanenza in video, si rileva che
sarebbe complicato determinare un parametro di valutazione da adottare per calcolare il tempo
minimo necessario affinché una determinata scritta in sovrimpressione sia letta integralmente dalla
generalità dei consumatori. I tempi di lettura, infatti, si differenziano da persona a persona e
dipendono da molteplici fattori, nonché dal reale interesse alla visualizzazione e alla comprensione
del filmato in diffusione da parte dei destinatari.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
varie reti televisive e anche attraverso internet, in data 16 ottobre 2012 è stato richiesto il parere
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del
Consumo.
28. Con parere pervenuto in data 16 novembre 2012, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo,
sulla base delle seguenti considerazioni:
– la pratica commerciale oggetto del procedimento appare consistere in un’articolata strategia
commerciale posta in essere dal professionista per fidelizzare il consumatore. A questo scopo,
infatti, il professionista si è avvalso di diversi mezzi di comunicazione per indurre il consumatore a
ritenere – contrariamente al vero – che, attraverso la fuel card, nei successivi tre anni lo stesso
avrebbe potuto acquistare tutto il proprio fabbisogno di carburante al prezzo di 1 euro al litro. In
realtà, l’offerta non riguarda le autovetture bi-fuel e prevede, per le altre tipologie di
alimentazione, un quantitativo massimo di litri acquistabile alle condizioni pubblicizzate, diverso a
seconda del modello di autovettura;
– i contenuti dell’informazione pubblicitaria, così come sopra riportati, non sono completi ed
esaurienti, atteso che con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle
informazioni da fornire in ordine alle caratteristiche principali della pratica commerciale in esame,
ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza del prodotto pubblicizzato e della
determinazione all’acquisto dello stesso, rispetto ad altre offerte del mercato, il consumatore deve
BOLLETTINO 54 N. 47 DEL 10 DICEMBRE 2012
essere posto nella condizione di averne chiara e immediata contezza, con la conseguenza che la
completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all’immediata
percettibilità delle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, nonché alla sua reale esistenza e
valore.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
29. Oggetto del presente procedimento è la campagna pubblicitaria diffusa dalla Fiat nei mesi di
giugno e luglio 2012 con la quale l’operatore offre la possibilità, acquistando una autovettura
nuova della gamma Fiat, di usufruire per tre anni della possibilità di bloccare il prezzo di acquisto
del carburante ad 1 euro.
30. In particolare, gli spot pubblicitari oggetto del presente procedimento sono incentrati sul claim
“Oggi Fiat blocca il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni” e non contengono alcuna
indicazione che allerti il destinatario del messaggio che l’offerta è soggetta ad una serie di
limitazioni che ridimensionano in modo notevole l’offerta stessa. I messaggi, infatti omettono di
indicare in modo chiaro che l’acquisto di una autovettura nuova Fiat, escluse quelle c.d. bi-fuel che
non sono state inserite tra quelle a cui è applicabile la promozione, dà diritto ad ottenere una fuel
card che consente agli acquirenti di acquistare presso alcuni distributori IP aderenti all’iniziativa
un certo numero di litri di carburante al prezzo di 1 euro. I quantitativi di carburante acquistabili
sono definiti sulla base del modello di autovettura acquistata
31. Orbene, sul punto, non è assolutamente accoglibile la tesi prospettata dal professionista nelle
proprie difese in merito alla circostanza che i destinatari dei messaggi sono in grado di reperire
tutte le informazioni in un momento successivo alla visione dello spot pubblicitario. Infatti, la
circostanza che il consumatore possa acquisire ulteriori informazioni in un momento successivo
non è idonea a sanare le omissioni informative contenute nei messaggi pubblicitari, che sono in
gran parte incentrati sulla rilevanza e sull’unicità della possibilità, acquistando una autovettura
Fiat, di poter usufruire di un prezzo del carburante particolarmente conveniente, “Oggi Fiat blocca
il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni”, soprattutto in questo momento storico in cui
in Italia il prezzo dei carburanti è in continua ascesa. L’omessa indicazione relativa al limite di
fruibilità dei litri di carburante ad 1 euro incide profondamente nell’orientare le scelte dei
consumatori, in quanto l’assenza di indicazioni in merito all’esistenza di limiti di litri di carburante
al prezzo offerto può spingere i destinatari dell’offerta all’acquisto di un’autovettura Fiat proprio
con l’aspettativa di poterla utilizzare con maggiore frequenza alla luce della possibilità di usufruire
di un prezzo del carburante particolarmente conveniente.
Si tenga conto sul punto, che i messaggi lasciano intendere che l’unico limite dell’offerta è quello
temporale dei tre anni dall’acquisto dell’auto.
32. Orbene, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume rilievo anche l’omissione di qualunque
specificazione idonea a rendere oggettivamente intelligibile nella sua effettività il messaggio,
ovvero a dare la possibilità al destinatario di comprendere le reali caratteristiche ed i limiti di
applicazione dell’offerta promozionale oltre che in merito al prezzo della benzina su cui si
catalizza l’attenzione dei destinatari, anche con riguardo a tutte le altre limitazioni relative
all’offerta di cui il consumatore eventualmente interessato si renderà conto solo cercando
informazioni ulteriori. Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che l’adesione all’offerta di
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cui trattasi è incompatibile con qualunque altra promozione eventualmente in corso sulle
autovetture Fiat.
Le omissioni rilevate in merito all’offerta del carburante per tre anni ad 1 euro incidono
direttamente sul requisito della correttezza e indirettamente anche sul requisito della veridicità
dello spot che risulterà, “in difetto di dette necessarie specificazioni, soltanto formalmente
sussistente, con pregiudizio per il consumatore” 1
33. Per quanto riguarda lo spot diffuso nel mese di giugno 2012 i caratteri utilizzati per la nota
legale, che appare nella parte finale, unitamente al tempo di durata delle informazioni in
sovraimpressione (circa quattro secondi), rendono oggettivamente impossibile, per qualsiasi
consumatore, la lettura e la conseguente presa di coscienza delle condizioni generali dell’offerta
promozionale, soprattutto in assenza di qualunque indicazione nel claim principale che induca a
verificare la completezza di quanto affermato.
In merito a quanto sostenuto dal professionista circa il fatto che i tempi di lettura delle
informazioni inserite in sovrimpressione differiscono da persona a persona e dipendono da
molteplici fattori, tra i quali la grandezza del video di proiezione, si rileva che risulta
oggettivamente impossibile, per qualsiasi soggetto, riuscire a comprendere quanto riportato nella
nota legale inserita alla fine dello spot costituita da diverse righe che resta in video per soli quattro
secondi, ed utilizza caratteri talmente minuti che anche il lettore più interessato, per ovviare a tali
limiti, potrebbe solo registrare lo spot ed utilizzare il fermo immagine.
34. Sul punto si rileva che la piena intelligibilità delle indicazioni di cui trattasi appaiono idonee a
modificare la percezione del potenziale acquirente in merito all’esatto contenuto dell’offerta
pubblicizzata e, quindi, in grado di mitigare fortemente il tenore della stessa. Nello specifico,
risulta evidente il carattere decettivo di una scritta contenente informazioni essenziali come quelle
sopra specificate, che rimane in sovrimpressione per una durata eccessivamente breve e comunque
inferiore rispetto a quella complessiva del filmato ed i cui caratteri hanno dimensioni inadeguate
oltre ad essere decisamente inferiori rispetto a quelle del super immediatamente precedente.2
35. A tal proposito, è consolidato l’orientamento secondo il quale le eventuali omissioni
informative nel messaggio pubblicitario acquisiscono rilevanza ai fini del giudizio di
ingannevolezza dello stesso qualora esse siano tali da limitare significativamente la portata delle
affermazioni riportate nel claim, inducendo in errore i destinatari in ordine alla effettiva
convenienza dell’offerta3.
36. Ciò premesso, con specifico riferimento al messaggio diffuso nel mese di luglio 2012, che è
stato modificato proprio a causa del procedimento de quo, si rileva che anche quest’ultimo
presenta profili di ambiguità.
Infatti, sebbene dal messaggio sia possibile evincere che dall’offerta sono escluse le autovetture
c.d. bifuel e risulti più evidente la non cumulabilità dell’iniziativa di cui trattasi con altre
promozioni in corso, di contro, l’informazione relativa all’esistenza di soglie massime di litri di
carburante fruibili al prezzo promozionale di 1 euro, previste per ogni modello di autoveicolo
considerato, continua a non essere immediatamente percepibile. Quanto affermato dallo speaker
1 Consiglio di Stato Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2852/05; Tar. Sez. I sent., 21 luglio 2008, n. 7093/08.
2 Cfr., provv. n. 17857 del 10 gennaio 2008, PI6256 – Spot Opel, in Boll. n. 1/08.
3 Cfr. ex multis, provv. n. 14490 del 6 luglio 2005, Vodafone Infinity; T.a.r. Lazio, Sez. I, 15 dicembre 2000, n. 12143/00;
T.a.r. Lazio, Sez. I, 17 settembre 1999, n. 2077/99
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(soglie massime di litri previste per modello) e quanto indicato nel super (In base alle soglie
massime di litri previste per modello) non permettono, infatti, ai destinatari di essere correttamente
informati in merito alla reale portata dell’eventuale beneficio, che dovrebbe conseguire
all’acquisto di un modello di autovettura Fiat rispetto ad una autovettura di marca diversa, e al
numero di litri di benzina offerti per modello al prezzo promozionale di 1 euro.
37. Il Legislatore, con la disciplina a tutela del consumatore, ha inteso salvaguardare la libertà di
autodeterminazione dell’acquirente da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto
pubblicitario, imponendo, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza nella redazione
della propria comunicazione d’impresa. Orbene, anche in considerazione del fatto che la
concorrenza nel settore della vendita di autovetture si svolge, oltre che sulla variabile del prezzo
delle stesse, anche sulle prestazioni e sui consumi e che in un momento in cui il costo della
benzina subisce giornalmente gravosi rialzi, qualunque omissione informativa o inesattezza nella
percezione dell’offerta assume, in siffatto contesto, una rilevanza non trascurabile. Si tenga conto
sul punto che il messaggio diffuso dopo l’avvio della presente istruttoria ha continuato a presentare
ambiguità tali da non consentire ai destinatari di comprendere con immediatezza i contenuti
effettivi dell’offerta.
38. Alla luce di quanto sopra i messaggi descritti risultano in contrasto con gli articoli 21 e 22 del
Codice del Consumo, in quanto, fornendo informazioni incomplete o comunque non percepibili
dai destinatari sulle variabili che incidono sul prezzo del bene proposto, sono idonei a limitare
considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e a indurlo ad
assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
39. Il comportamento oggetto della presente procedimento si presta, infine, ad una valutazione di
scorrettezza anche ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, per il
quale una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del
consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta”. In merito alla contrarietà alla
diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie, da parte di Fiat, il normale grado di
competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista quale la
società in esame. Questi, infatti, è un importante operatore presente da lungo tempo nel settore
della produzione e della vendita di autovetture, molto conosciuto dai consumatori e dal quale è
legittimo attendersi una particolare attenzione alla qualità e completezza della propria attività di
comunicazione pubblicitaria.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
40. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
41. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo
27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera
svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché
delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
BOLLETTINO N. 47 DEL 10 DICEMBRE 2012 57
42. Ai fini di garantire l’effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, si deve prendere in
considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di
specie, si considera che Fiat Group Automobiles S.p.A. è un importante operatore nel settore del
commercio di autovetture, con un fatturato, nel 2011, di circa 18,5 miliardi di euro e una perdita di
esercizio di circa 790 milioni di euro
43. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della
capacità di penetrazione dei messaggi che, in ragione delle modalità di diffusione, attraverso spot
televisivi, sono suscettibili di aver raggiunto un numero elevato di destinatari.
44. Per quanto riguarda infine la durata della violazione, si considera che, come emerge dalla
documentazione in atti, i messaggi sono stati diffusi nei mesi di giugno e luglio 2012.
45. Considerati tali elementi, si ritiene di quantificare nei confronti di Fiat Group Automobiles
S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 220.000 € (duecentoventimila euro).
46. In considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni non
positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione
amministrativa pecuniaria applicabile a Fiat Group Automobiles S.p.A pari a 200.000 €
(duecentomila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta, consistente
nell’aver diffuso attraverso spot televisivi informazioni inesatte o comunque incomplete circa le
reali condizioni e limitazioni di applicabilità dell’offerta promozionale presentata con il claim:
“Oggi Fiat blocca il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni”, risulta scorretta ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21e 22 del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Fiat Group Automobiles S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del
Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Fiat Group Automobiles S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria
di 200.000 € (duecentomila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24
con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere
presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli
Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI
messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita
IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
BOLLETTINO 58 N. 47 DEL 10 DICEMBRE 2012
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23,
comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l’Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo
2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il
termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella