“L’entrata in funzione della talpa che scaverà la galleria geognostica in Val di Sua è la risposta più seria, concreta ed efficace ai deliri delle nuove Br che incitano il movimento No Tav ‘a compiere un altro salto in avanti’ rispetto alle violenze di cui alcuni delinquenti si sono già resi responsabili. Questo ulteriore appello alla violenza, e sappiamo purtroppo per esperienza che cosa questo voglia dire per le Br vecchie o nuove che siano, è il segno della sconfitta di chi vuole opporsi senza se e senza ma a una grande opera decisa democraticamente. Vanno isolati. Lo Stato è determinato a portare a compimento la Torino-Lione, e a difendere i lavoratori che la realizzano. Prova di questa determinazione sono la nomina dell’ex vicecapo della Polizia Paolo Basilone come nuovo prefetto di Torino e l’invio di altri 200 militari per la sorveglianza del cantiere.
Lo Stato manifesta concretamente anche la sua vicinanza alle imprese che lavorano per la Tav e ai loro operai. E’ stato depositato, e verrà discusso la settimana prossima, l’emendamento al decreto legge 93/2013 che estende alle imprese che lavorano per le grandi opere il fondo risarcimenti per le aziende colpite dagli attentati della mafia. E’ stato significativamente firmato da esponenti di partiti della maggioranza e dell’opposizione”.
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (C. 1540).
EMENDAMENTI COMMISSIONE
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
2-ter. Per l’erogazione degli indennizzi di cui al comma 2-bis le somme stanziate sul predetto Fondo sono utilizzate nel limite massimo annuo di cinque milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell’anno successivo. L’indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall’impresa interessata.
2-quater. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge n. 187 del 2010, i criteri e le modalità per l’erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d’urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
Rossomando, Centemero, Vitelli, Allasia, Damiano, Giorgis, D’Ottavio, Bonomo, Mattiello, Boccuzzi, Patriarca, Bragantini, Fregolet, Costa.