Nel 2013 (1) il Procuratore europeo potrà esercitare l’azione penale in tutta l’Europa, in particolar modo per i reati di frode finanziaria ai danni della UE. Un esempio se oggi non si inizia/finisce un’opera pubblica (guardatevi intorno in Bari e provincia) non succede granchè, immaginate dal prossimo anno. Partirà anche la fiscalità Europea che prevede norme sin dal 2007, inattuate, tendenti a introdurre misure antiabuso nel settore delle imposte dirette (2). A tutto ciò si aggiunge la vigilanza sulle Banche da parte della BCE (3). Sicuramente i controllori UE sapranno recuperare i miliardi evasi dai nostri ignoti, al momento, concittadini che hanno tempo fino al 31/12/02012 per mettersi in regola! Se volete approfondire, come sempre, trovate i link di riferimento per una ricerca degna di nota scientifica.
vs vitopietroloporcaro@libero.it
(1) http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-24/corruzione-ecco-codice-091137.shtml?uuid=AbKvJtSG
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/studiesdownload.html?languageDocument=IT&file=33809
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/ocr/2012082422450716.txt
Proposta di direttiva con norme penali omogenee
Arriva il codice Ue anti-corruzione
Donatella Stasio • pagina 9
Corruzione, ecco il Codice Ue
La Commissione vara la proposta di direttiva con norme penali comuni
Contro i danni al bilancio Parte l'offensiva europea contro il crimine economico-finanziario trasnazionale Prossimo passo Nel 2013 il Procuratore europeo antifrodi potrà indagare in tutti i 27 i Paesi dell'Unione
OBIETTIVO CRESCITA Diciotto articoli per tutelare gli interessi finanziari dell'Ue Agli Stati si chiede una cessione di sovranità per salvaguardare i contribuenti PAGINA A CURA DI Donatella Stesto
La corruzione transnazionale costa all'Unione Europea 600 milioni l'anno. Molto meno dei 6o miliardi annui stimati dalla Corte dei conti perl'talia, ma abbastanza per far correre ai ripari 1'Ue: sulla base dei nuovi poteri in materia penale conferiti all'Unione dal trattato di Lisbona, è già stata approvata dalla Commissione una proposta di direttiva per proteggere gli interessi fmanziari dell' Ue anche mediante una sorta di "Codice penale" sulle frodi, in modo da rendere omogenei reati, sanzioni, procedure, prescrizione in tutta l'Europa Non solo. Nel 2013 prenderà forma anche il Procuratore europeo il quale, awalendosi degli strumenti dell'indagine penale, potrà indagare ed esercitare l'azione penale nei 27 Paesi Ue. Una rivoluzione che gli Stati membri dovranno rendere opera-tivaInutile dire che ci saranno resistenze perché la rivoluzione implica una cessione di sovranità in materia penale, mai vista di buon occhio. Frode, in inglese, è un termine molto più ampio di quello italiano, comprensivo di tutti i reati che hanno un impatto sugli interessi fi nanziari dell'Ue, quindi anche truffa, corruzione, riciclaggio, confl i tto di interessi.l1Sole24
ore è in possesso del progetto approvato dalla Commissione con le norme penali antifrode, dopo lunghe consultazioni con i governi, i magistrati, i giuristi, le associazioni dei contribuenti, e che a settembre passerà al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. La premessa è che la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi fmanziari dell'Ue «costituiscono un grave problema che si ripercuote sul bilancio dell'Unione stessa e di conseguenza sui contribuenti». Per interessi fmanziari si intendono tutti i fondi gestiti dall'Unione o per suo conto, destinati a migliorare le condizioni di vita e a creare posti di lavoro. Un obiettivo «a rischio»,si legge nella relazione, se il danaro viene distratto, «soprattutto inuna fase di consolidamento e responsabilità di bilancio e di riforme strutturali per la crescita». La quantificazione del danno in 60o milioni di euro l'anno risale al 2010 ma pecca per difetto «poiché non tutti i casi sono identificati e denunciati». Di qui il «dovere» di sfruttare tutte le possibilità offerte dal trattato Ue per «salvaguardare il denaro dei contribuenti nel modo più efficiente», ricorrendo anche al diritto penale. Gli Stati membri hannonormative divergenti che spesso determinano «livelli non uniformi di tutela nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali». Con riferimento alla frode, la sua definizione è stata inclusa dagli Stati in numerose forme diverse di legislazione, dal diritto penale generale alle norme sugli illeciti fiscali, e la
stessa divergenza si riscontra sulle sanzioni. «Definizioni di reato comuni a tutti gli Stati membri ridurrebbero i rischi di pratiche di-scordanti, assicurando un'interpretazione uniforme e garantendo che tutte le condizioni necessarie al loro perseguimento siano soddisfatte in modo omogeneo», oltre ad avere un effetto detergente e repressivo tali da scoraggiare i potenziali criminali a spostarsi nei paesi «più indulgenti» per svolgere le loro attività illecite. L'intervento riguarda la frode in senso stretto, ma anche corruzione, riciclaggio e turbative di gare d'appalto pubblico, cioè tutti i comportamenti lesivi del bilancio Ue. Vengono introdotte sanzioni minime e armonizzati i termini di prescrizione poiché su questo fronte emergono «gravi carenze». Il trattato dà all'Ue poteri forti per adottare misure «dissuasive» e tali da determinare una protezione «efficace» ed «equivalente». Si è scelto lo strumento della direttiva perché «è il più appropriato» per lasciare agli Stati un certo grado di «flessibilità» nell'adottare «disposizioni più severe». L'articolo 2 stabilisce che «per interessi finanziari dell'Unione si
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intendono tutte le entrate e le spese che sono coperte o acquisite oppure dovute in virtù del bilancio dell'Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, organismi stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati». Vi rientra anche la frode in materia di Iva. L'articolo 4 disciplina i reati «connessi», come la condotta disonesta del partecipante a una gara d'appalto pubblico, già prevista in alcuni Stati ma punita con sanzioni molto diverse, che vanno dai giorno di carcere in uno Stato fino a un minimo di 3 anni in un altro. La Commissione rileva che «la mancanza di una normativa efficiente sotto questo profilo comporta ogni anno perdite per 40 milioni di euro a carico del bilancio Ue». Lo stesso articolo definisce la corruzione (che non implica che la condotta sia «in violazione dei doveri d'ufficio») e la «ritenzione illecita», cioè le condotte di funzionari pubblici che non sono frode in senso stretto, ma si sostanziano nella ritenzione illecita di fondi o beni contraria allo scopo previsto, al fine di danneggiare gli interessi finanziari dell'Ue. C'è poi una particolare tipologia di riciclaggio, che gli Stati sono tenuti a configurare come reato.L'articolo 6 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche per tutti gli stessi reati, che non è alternativa a quella delle persone fisiche. L'articolo 7, sulle pene, impone agli Stati di applicare sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» e di stabilire pene minime per le persone fisiche mentre l'8 fissa le soglie perle pene detentive, cioè termini minimi e massimi, secondo la graviti dei reati. Si dà molto rilievo alle pene minime per il loro effetto deterrente, e perciò non si può scendere sotto i 6 mesi, che fra l'altro consentono di emettere ed eseguire un mandato di arresto europeo. Seguono le norme su confisca e giurisdizione, mentre ('articolo 12, sulla prescrizione, fissa un termine minimo di 5 anni dal momento del reato, che però si interrompe (e ricomincia a decorrere) dopo ogni atto, compreso l'inizio effettivo dell'indagine o dell'azione penale, almeno fino a io anni da quando il reato è stato commesso. La prescrizione per ('esecuzione della pena è di io anni dalla condanna defmitiva.
I cardini della direttiva
Sono quattro i reati connessi a quello di frode finanziaria ai danni della Ue definiti dalla direttiva: le turbative di gare di appalto pubbliche, il riciclaggio di denaro che riguarda i beni derivanti dagli illeciti commessi, la corruzione e anche la ritenzione illecita. Che scatta quando esiste una condotta internazionale dolosa del funzionario pubblico che impegna o eroga fondi per uno scopo diverso da quello previsto
IL DANNO ALLA UE
600 milioni
Atanto ammonta il valore annuo delle presunte frodi sulle entrate e sulle spese del bilancio Ue. Un costo stimato nel 2010 ma presumibilmente maggiore perché non tutti i casi sono identificati e denunciati
LE SANZIONI
Le pene detentive che gli Stati membri dovranno prevedere nei propri ordinamenti vanno da sei mesi a cinque anni per tutti i reati configurati dalla direttiva. Perché scattino le manette vengono però fissate soglie minime relative al valore del danno causato. Prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche a cui possono essere applicate anche sanzioni come l'esclusione dagli aiuti o l'interdizione dall'attività
LA PENA PIÙ BASSA
6 mesi
La pena detentiva minima prevista per i reati connessi alla frode lesiva degli interessi finanziari della Ue. Un termine che può arrivarefinoa un massimo di cinque anni
LA PRESCRIZIONE
2
Fissato in cinque anni, dal momento in cui è stato commesso il reato, il termine minimo di prescrizione. La decorrenza viene interrotta da qualunque atto di un'autorità competente, compreso l'effettivo inizio dell'indaginefino almeno a dieci anni. La pena comminata a seguito di sentenza definitiva per il reato di frode e quelli connessi può essere eseguita per un periodo che non sia inferiore a dieci anni a partire dalla condanna
IL TERMINE MINIMO
5 anni
È l'arcotemporale entro cui si prescrivono i reati dal momento in cui vengono commessi. La pena può essere comminata invece entro dieci anni a partire dalla condanna definitiva
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(2) http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31062_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/index_en.htm
(3) http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-29/vigilanza-tutte-banche-063622.shtml?uuid=AbIaF7UG