Per le case all’estero, con le modifiche introdotte dal decreto sono previste:
– esclusione dal pagamento se l’imposta dovuta non supera i 200 euro;
– revisione del valore di riferimento per gli immobili situati nei paesi europei;
– aliquota ridotta allo 0,4% e detrazione forfettaria e per i figli per l’abitazione di dipendenti pubblici.
Ai fini della verifica del limite di 200 euro che da diritto all’esonero dal pagamento occorre considerare esclusivamente l’importo che si determina attraverso l’applicazione dell’aliquota d’imposta dello 0,76% al valore dell’immobile, al lordo del credito per eventuali imposte pagare all’estero. Quindi resta dovuto il versamento per un importo fino a euro 200 qualora la riduzione sotto la soglia limite deriva esclusivamente dalla deduzione del credito corrispondente all’ammontare dell’imposta versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Se invece all’estero non si pagano imposte e la somma calcolata applicando l’aliquota dello 0,76% al valore dell’immobile è inferiore ai 200 euro, la tassa non è dovuta.
Le case dei dipendenti pubblici all’estero – Per quel che riguarda invece i dipendenti pubblic trasferito all’estero, sulla casa utilizzata come abitazione principale nel paese di lavoro si applica lo stesso regime previsto per la prima casa in Italia. quindi l’aliquota dell’imposta è ridotta allo 0,4%, è prevista la deduzione forfettaria di 200 euro e l’ulteriore deduzione per i figli conviventi con meno di 26 anni.
vito pietro loporcaro