La Corte dei Conti non può fingere di non sapere
Quando il denaro pubblico viene dissennatamente sperperato negli inutili, lunghi, dannosi, ed onerosi contenziosi motivati non già dalla certezza di avere ragione, bensì da ragioni che andrebbero verificate per comprenderne le verità.
Oggi, dopo tanti anni di ricorsi a tutti i livelli per bloccare la realizzazione di un’opera pubblica importante e utile alla gestione della Giustizia, finalmente ci ritroviamo di fronte ad un epilogo che era già chiaro prima ancora che iniziasse la costosa e perdente battaglia legale voluta dall’attuale sindaco di Bari Emiliano che non ha fatto mai sapere alla sua città ed ai suoi concittadini quanto ci è costata quest’altra battaglia inutile come altre, persa, e quanto pagheremo di danni, e se l’Amministrazione comunale rischia per le sue battaglie donchisciottesche il dissesto finanziario.
La sentenza del Consiglio di Stato 2153/2010 del 15/4/2010 di cui alla fine vi pubblichiamo solo uno stralcio delle quaranta pagine: IL CONSIGLIO DI STATO HA ACCLARATO COMPORTAMENTI REITERATAMENTE OSTATIVI E PERSINO ASSUNZIONE DI FALSI PRESUPPOSTI IN ATTO PUBBLICI (delibera della giunta comunale di Bari 1207/08).
Ci auguriamo tutti, nell’interesse delle aziende che parteciperanno alla realizzazione della colossale opera e di tutti i giovani che per almeno cinque anni avranno un posto di lavoro nella misura di circa 2500 unità, che si inizi subito a costruire nella prospettiva che Bari risorga dal torpore forzato e si liberi da questa classe politica incapace che ha creato solo danni economici rilevanti e dalla quale la maggioranza dei baresi non si sente più rapresentata.
Lucio Marengo
La parte che segue, rappresenta una parte della corposa sentenza del Consiglio di Stato n°2153/2010 del 15 aprile 2010 che affidiamo al vostro giudizio:
[…]parte essenziale dell’ordine dcl Giudice, quella per l’appunto contenente il “dies ad quem” dell’attività di esecuzione. Superato tale termine, l’Amministrazione assume a proprio carico la responsabilità e l’onere delle conseguenze dell’inottemperanza, fra cui l’avvio delle attività del Commissario nominato dal Giudice.
Le osservazioni che l’Impresa Pizzarotti muove all’intero procedimento comunale sono, ad avviso del Collegio, conclivisibili, come emerge dalla documentazione in atti, e come riferito dallo stesso Commissario, che anche a tal proposito richiama espressamente il verbale della Commissione di Manutenzione 16 ottobre 2008.
Del procedimento posto in essere dal Comune, in pretesa dichiarata ottemperanza dell’ordine del Giudice, deve constatarsi che si fonda su presupposti erronei, falsamente assunti, e, peraltro, giunge a conclusioni finali smentite dagli stessi svolgimenti del procedimento che gli uffici comunali hanno posto in essere. Mentre, infatti, la stessa Commissione tecnica nominata dal Comune, sia pur con alcuni “passaggi” contestati dall’Impresa, nondimeno perviene alla conclusione che la proposta Pizzarotd è rispondente alle esigenze manifestate dall’Amministrazione, nonostante i mutamenti in diminuzione del quadro economico, tale conclusione viene patentemente disattesa dal provvedimento finale della Giunta municipale che, sulla base di un autonomo “esame” della proposta, perviene ad una conclusione diversa e del tutto opposta. Senza che di ciò s’intenda offrire alcuna motivazione o spiegazione, e comunque sulla base di una “lettura” erronea degli atti e delle risultanze dell’istruttoria e della proposta.
A conforto dell’assunto correttamente l’Impresa evidenzia le seguenti circostanze.
In primo luogo, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento giuntale n. 1207/08, la proposta della Pizzarotti, anche nella sua ultima formulazione a seguito della perdita dell’intero finanziamento statale, prevede la realizzazione delle Aule Protette nel numero previsto dal quadro esigenziale allegato al bando di gara, e cioè “almeno due aule protette”.
140 stesso dicasi per il centro smistamento detenuti, il parcheggio interrato dei mezzi della polizia penitenziaria, e tutti gli altri elementi richiesti dall’avviso pubblico e dall’allegato quadro esigenziale.
Peraltro, come pure rileva l’impresa, tali circostanze risultano espressamente confermate dalla competente Commissione di Manutenzione presso la Corte d’Appello di Bari che nel verbale della seduta del 16 ottobre 2008 ha rilevato: “la Pizzarotti & C. S.p.a. —a seguito della perdita dell’intero finanziamento pubblico- ha aggiornato la sua offerta al mutato quadro economico offrendo di realizzare l’intera opera (…) in piena conformità al “Quadro Esigenziale” allegato al Bando di gara”.
11. – Si tratta, dunque, di circostanze che risultano confermate dall’esame della documentazioni in atti e che dimostrano come da parte del Comune si sia operato al di fuori dei principi di buona fede ed affidamento, e senza
Ancora una volta, come già in altra circostanza evidenziato da questa Sezione (decisione n. 3817 del 2008, con cui – reiterato l’ordine di provvedere – si è proceduto aLla nomina del Commissario ad acta), il Comune di Bari risulta impegnato, anche contro le risultanze e le evidenze procedimentali, a frapporre ostacoli e produrre dinieghi, non supportati dalla sua stessa attività istruttoria, alla proposta dell’Impresa Pizzarotti di realizzare la sede unica degli uffici giudiziari della Corte d’Appello di Bari.
Pertanto, deve essere in qucsta sede dichiarata l’elusività della deliberazione di Giunta Comunale n. 1207/08, in quanto adottata al termine di un procedimento posto in essere in violazione dell’ordine del Giudice, avente conclusione, peraltro, non supportata e addirittura in contrasto con le stesse risultanze dell’istruttoria procedimentale. Si deve, quindi, prendere atto di un’attività del Comune complessivamente rivolta all’elusione dell’ordine del Giudice, come già riconosciuto da questa Sezione (decisione n. 3817/08 cit.), nonché dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanza delle Sezioni Unite Civili n. 18375/09) a proposito della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 4.2.2008. Riguardo a tale deliberazione, la Suprema Corte ha, infatti, evidenziato precisamente che “dal contesto della motivazione si evince
che il Consiglio di Stato, con condivisibili argomentazioni, è pervenuto alla conclusione che con tale delibera (la n. 61 del 4.2.2008) il comune di Bari ha provveduto eludendo le statuizioni contenute nella sentenza da eseguire e che, comunque, non si è conformato esattamente a dette statuizioni”. Inoltre, la Cassazione ha rilevato la piena legittimità della decisione n. 3817/08, in quanto “il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare a pieno l’interesse sostanziale del soggetto ricorrente, non può arrestarsi dinanzi ad adempimenti parziali o incompleti o a condotte addirittura elusive del contenuto della decisione del giudice amministrativo”.
Siguificativo a tal proposito è che il Comune ha disatteso immotivatamente persino le disposizioni con cui il Commissario ad acta incaricava gli uffici municipali di effettuare attività di carattere istruttorio dallo stesso ritenute necessarie per l’espletamento del proprio compito. Infatti, nell’ordinanza istruttoria del 16 ottobre 2008, il Commissario delegato aveva considerato che la verifica della rispondenza dell’ultima proposta progettuale della Pizzarotti alle previsioni del bando avrebbe potuto essere svolta dalla Commissione di valutazione istituita dal Comune, ma aveva tuttavia specificato che la Commissione comunale avrebbe dovuto operare tale verifica: “con riferimento esclusivo all’offerta “Pizzarotti”, “alla stregua degli stessi criteri posti a base del bando” e con riferimento a “quegli aspetti della proposta progettuale che presentino caratteri di novità rispetto alle precedenti proposte della medesima impresa”.
Si deve, quindi, prendere atto di un atteggiamento del Comune di Bari complessivamente elusivo e volto a disattendere l’ordine del Giudice.
Tanto deve condurre ad affermare la persistente elusività degli atti posti in essere dal Comune mediante il procedimento concluso con la detiberazione di Giunta Comunale n. 1207/08.
Tale comportamento reiteratamente e persistentemente elusivo dev’essere considerato dal Collegio ai fini delle disposizioni che regolano e regoleranno la vicenda ed il completamento del procedimento in ossequio all’Ordine del Giudice. In altri termini, devono trarsi le necessarie conseguenze in ordine al prosieguo della attività da effettuarsi, atteso che la stessa, dovendo conformarsi ai principi di “ragionevolezza, buona fede e affidamento”.. .“dando consequenzialità ai propri atti”, non potrà essere posta in essere dal Comune di Bari.
L’attività ulteriore, quindi, dovrà essere compiuta, in totale autonomia di poteri, dall’organo di amministrazione straordinaria, vale a dire il Prefetto di Bari o suo delegato, nominato con la decisione n. 3817/08, che ha l’obbligo di porre in essere, in via sostitutiva, tutti gli atti necessari all’esecuzione della predetta decisione n. 4267/07 (vale a dire, sussistendone gli altri presupposti normativi, in particolare la variante urbanistica a cui lo stesso Comune si era impegnato con il bando di gara; e la stipulazione del contratto con l’Impresa.), finalizzati alla concreta “realizzazione della nuova cittadella della giustizia”, utilizzando, se del caso, ove ritenuto utile ed opportuno, gli uffici della Prefettura di Bari, o altri ritenuti idonei.
12. — In conclusione, e riepilogando.
L’attività del Comune di Bari è elusiva e contraria al giudicato, per le ragioni dette.
Non solo. Poiché la deliberazione di G.C. n. 1207/08 è intervenuta in data 24.11.2008, e cioè successivamente all’adozione dei provvedimenti del Commissario ad acta, essa si rivela adottata in carenza assoluta di potere, in applicazione del principio per cui l’Amministrazione perde il potere di pronunciarsi dopo che il Commissario abbia adottato le proprie determinazioni in esecuzione dell’ordine del giudice.
Conseguentemente, va respinto, il ricorso per incidente di esecuzione del Comune di Bari, teso a far dichiarare la nullità e/o l’annullamento dei provvedimenti commissariali, e va, all’opposto, accertata e dichiarata la nullità della deliberazione di Giunta comunale n. 1207 del 24 novembre 2008, poiché adottata in carenza di potere, nonché in violazione ed elusione dell’ordine impartito dal Giudice dell’ottemperanza.
A tal proposito, si deve poi rimarcare come in alcun modo il Comune abbia tenuto in considerazione le determinazioni con cui la Commissione di Manutenzione ha accertato che il progetto della Pizzarotti “risulta essere l’unico possibile e pienamente conforme alle esigenze prospettate da questa Commissione di manutenzione”, anche a scguito del mutato quadro economico (verbale della Commissione di manutenzione in data 16.10.2008).
Vanno, invece, accolte le istanze azionate dall’impresa Pizzarotti.
Infatti, l’attività del Commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato e concretamente designato dal Prefetto della Provincia di Bari nella persona dell’Avv. Domenico Rotunno è correttamente effettuata, ma incompleta, per le ragioni dette.
Il Collegio ritiene di farsi carico, a questo punto, delle indicazioni occorrenti a dare compiuta esecuzione al Giudicato.
Già si sono illustrati i principi dettati dalla decisione n. 4267/2007 ed i confini entro cui dovrà muoversi l’attività di conformazione al’giudicato. Preso atto che, come verificato dal Commissario ad acta, la proposta Pizzarotti è rispondente al bando ed alle richieste di questo, nonostante i mutamenti intervenuti nel quadro economico, dovrà procedersi, all’adozione degli atti necessari alla concreta realizzazione della stessa, verificando , quanto agli ulteriori presupposti in fatto e in diritto, la coerenza ditali atti con il sistema normativo ed il quadro amministrativo comunale. Il Collegio ritiene di farsi carico anche di un problema sollevato dalla difesa del Comune che ha eccepito il contrasto della proposta Pizzarotti, nella parte in cui presuppone una variante urbanistica, con indirizzi dell’Amministrazione comunale che si assumono contrastanti. Peraltro, allo stato degli atti, l’osservazione viene riferita con riguardo a “punti di vista” di dirigenti o della stessa difesa, e non trova riscontro negli atti formali che il Comune di Bari ha adottato con riguardo alla vicenda che qui rileva sul piano processuale.
Nel bando con cui la procedura è stata indetta espressamente si faceva riferimento non solo all’eventualità ma alla stessa (immanente ancorché implicita) necessità di una variante urbanistica, atteso che – lo stesso bando precisava – il vigente strumento urbanistico non conteneva “idonee adeguate aree aventi specifica destinazione per Uffici […]