La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione (con sentenza n.333546/2012) crea un’orientamento giurisprudenziale senza precedenti, ritenendo che “le ‘prestazioni vocali’ effettuate, sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene”.
Tanto che, per effetto di questo pronunciamento, un uomo di trentacinque anni, accusato di favoreggiamento, sfruttamento e agevolazione della prostituzione nei confronti di una ragazza che costui aveva invitato ad effettuare telefonate erotiche a pagamento, dando anche istruzioni su come svolgere l’attività, è risultato assolto per effetto dell’annullamento della sentenza di secondo grado..
Secondo la Cassazione, il criterio dirimente non osservato dai Giudici di merito (nella specie la corte d’appello di Milano), sarebbe la verifica (in questo caso inesistente) della “la possibilita’ di attivita’ di prostituzione svolta a distanza”. Sostenendo la necessità, per la configurazione dei reati, la necessita’ della presenza dell’atto sessuale quale elemento caratterizzante l’atto”.
Una cosa è certa, ossia il fatto che il fenomeno si sta diffondendo in modo rilevante; e la giurisprudenza, tutte le volte che si pronuncia su un fatto “insolito” segna il passo sugli “usi e costumi” della nostra epoca. Facendo, obbligatoriamente, riflettere sui valori su cui oggi esso si fonda. Aggiungerei anche : e sulle necessità dell’uomo che inventa nuove “frontiere” probabilmente per ragioni economiche.
Edgardo Gallo – avvocato