Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione presentata dai Consiglieri Giuseppe Loiacono e Stefano Miniello al Sindaco e al Direttore Ripartizione Edilizia Pubblica
Bari lì, 03.05.2013
Prot. n° 105351/II/6
–Al Sig. Sindaco
-Al Direttore Ripartizione Edilizia Pubblica
LORO SEDI
Oggetto: Realizzazione del Canile sanitario e del parco rifugio in zona ASI – Via Dei Fiordalisi- Bari. Approvazione progetto preliminare quale atto di indirizzo e programmazione nell’importo di € 2.405.000
Premesso che:
Il Comune di Bari ha stipulato con il Consorzio per l’Area dello Sviluppo Industriale di Bari (ASI), Ente Pubblico Economico – Legge 5.10.91, n. 317 – un contratto per la costruzione, su suolo nella disponibilità dell’ASI, del Canile sanitario e due rifugi per cani.
Il contratto prevede l’affidamento all’ASI della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dell’opera, per un importo complessivo del quadro generale di €.2.405.000,00 come rinveniente dal progetto preliminare redatto dall’Amministrazione Comunale ed approvato con D. G.M. n.229 del 20/03/2008.
Con D. G.M. n.674 del 10/09/2009 l’Amministrazione Comunale di Bari ha approvato lo schema definitivo di contratto, nel quale viene evocato lo “strumento della locazione ( combinata con la compravendita di cosa futura).”
- Il contratto identifica l’ASI come locatore ed il Comune come conduttore, e prevede, fra l’altro, che:
- L’immobile insiste su suolo di proprietà dell’ASI;
- l’immobile è realizzato a cura e spese dell’ ASI, che provvede anche alla realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo, alle procedure di scelta dell’esecutore, alla conduzione dei lavori.
- L’ASI si obbliga ad applicare il D.Lgs 163/2006 e regolamento generale (e comunque tutta la normativa regolante il suddetto importo)
- L’immobile terminato viene concesso in locazione al Comune, per la durata di 10 anni, a partire dal collaudo dello stesso, a fronte di un ammontare massimo complessivo pari di € 2.405.000,00 , corrisposto in rate semestrali di €. 120.500,00 fino al termine della locazione.
- L’importo del canone sarà comunque rideterminato sulla base dell’effettivo costo sostenuto per la costruzione dell’immobile, considerando il ribasso di gara, comunque comprensivo di progettazione, sicurezza, direzione lavori, spese sostenute per manutenzione straordinaria se non dovuta all’effettivo uso, costi assicurativi, finanziari fiscali, nonché il valore del suolo ove insiste l’opera. Le conclusione del collaudo, costituiscono base di calcolo per il canone definitivo.
- Il Comune si obbliga ad utilizzare l’immobile quale canile sanitario.
- Il Comune ha diritto di riscatto dell’immobile (canile sanitario) alla scadenza della locazione.
- Per il riscatto il Comune rimborserà all’ASI la differenza dei costi realmente sostenuti, compreso il valore del suolo e l’ammontare complessivo del canone pari a €.2.405.000,00.
Ciò premesso, considerato che:
per la natura giuridica del Consorzio, Ente Pubblico Economico – Legge 5.10.91, n. 317, considerato che l’oggetto del contratto:
- è estraneo alla attività “commerciale o industriale” dell’Ente;
- è realizzato con capitale pubblico;
- una volta realizzato è acquisito al patrimonio del Comune che si dota di un’opera di urbanizzazione assumendosi comunque, in virtù delle clausole contrattuali, i rischi legati alla sua realizzazione,
si ritiene che l’Ente ASI debba operare nel pieno rispetto del Codice degli appalti e del Regolamento Generale, del quale, comunque, nel contratto, vi era l’obbligo del rispetto.
Ciò nonostante, dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n.117/2012 dell’ASI, si apprende che:
- Con deliberazione n. 345 del 4/12/2010 sono state apportate alcune correzioni all’importo del contratto per tener conto di errori di computazione del progetto andato in gara. Date le motivazioni non si riscontrano le condizioni di ammissibilità della variante in corso d’opera redatta che, peraltro, ha elevato l’importo dei lavori da €.946.665,25 a €. 1.123.994,04.
- Con deliberazione n. 198 del 16/07/2011 è stata approvata la 1^ (?) perizia di variante e suppletiva che ha ulteriormente elevato l’importo dei lavori da €.1.123.994,04 a €. 1.630.000,00. Tale nuovo importo, maggiorato del 45% rispetto al precedente, viene giustificato da variazioni e migliorie. Fermo restando che le migliorie devono rispettare i limiti di norma, tale l’incremento fa già pensare ad uno stravolgimento del progetto iniziale.
- In ultimo, con la precitata deliberazione n. 117/2012 del Cos. Di Amm.ne dell’ASI, è stata approvata la 2^ perizia di variante e suppletiva che ha nuovamente incrementato l’importo dei lavori da €.1.630.000,00 a €.2.632.333,00 e l’importo complessivo del quadro economico da €.2.405.000,00 a €.3.420.000,00.
In sintesi, l’importo dei lavori appaltati da €.946.665,25, risulta essere stato elevato a €. 2.632.333,00, con un incremento del 278, 06%, giusto approvazioni di n.3 varianti in corso d’opera che nel deliberato non trovano adeguate giustificazioni, ove possibili.
Nasce pertanto la necessità di verificare:
- Le conseguenti determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale, che evidenziamo si era già dotata di un progetto esecutivo, non utilizzato, della stessa opera in area di proprietà comunale.
- Le implicazioni economiche derivanti dall’incremento del costo e quindi del relativo canone corrisposto dal Comune all’ASI (il 100% del costo in soli dieci anni).
- La legittimità degli atti posti in essere da parte dell’ASI, dall’affidamento della progettazione, alle procedure di aggiudicazione dei lavori, alle varianti approvate in corso d’opera.
- L’opportunità di procedere alla rescissione contrattuale considerato la diversità dell’opera realizzata rispetto quella programmata.
Tutto ciò premesso e considerato, i Consiglieri interroganti, riservandosi di trasmettere all’Autority di Vigilanza sui LL.PP. ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti dettagliato esposto
INTERROGANO le SS.LL.
per conoscere se:
– il Comune di Bari, attraverso gli uffici tecnici preposti, era tenuto a sorvegliare l’andamento dei lavori e gli atti di contabilità;
– l’Amministrazione Comunale abbia o meno rilevato difformità procedurali rispetto a quanto disposto dall’art. 132 del D. Lgs. 163/2006;
-l’Amministrazione Comunale in caso di riscontro di difformità procedurali abbia o meno l’intenzione di confermare la validità della convenzione;
– l’inaugurazione del canile sia avvenuta dopo l’effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo e acquisizione della necessaria documentazione relativa all’agibilità della struttura.
I Consiglieri:
Giuseppe LOIACONO
Stefano MINIELLO